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Tribunale di Bologna > Tutela della lavoratrice
Data: 04/02/2002
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: Bertozzi / Creyf's Interim SpA
LICENZIAMENTO IN PROVA DI LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA INDICAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI DI MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA - ILLEGITTIMITA' DEL RECESSO - PROCEDIMENTO D'URGENZA - AMMISSIBILITÀ


Una lavoratrice in stato di gravidanza licenziata durante il periodo di prova ricorreva in via d'urgenza al Giudice del lavoro di Bologna lamentando: a) che il patto di prova era stato sottoscritto successivamente all'inizio della prestazione lavorativa; b) che nel contratto non erano state indicate le mansioni oggetto della prova; c) che lo stato di gravidanza era conosciuto dal datore di lavoro, il quale la aveva licenziata in base a generiche contestazioni. Il Giudice del Tribunale di Bologna non ha ritenuto fondati i primi due rilievi: quanto al primo perché non risultata la circostanza; quanto al secondo perché ritenuto sufficiente, ai fini della validità del patto di prova, il richiamo al CCNL nel contratto individuale e l'indicazione nello stesso «di addetta a mansioni amministrative di segreteria generale». Rispetto a tale ultima affermazione non ci si può esimere dall'osservare che, al contrario, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la lettera di assunzione deve contenere una specifica (e non generica) indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (v., tra le tante, Cass. 30.10.2001, n. 13525; Cass. 18.11.2000, n. 14950; Cass. 22.3.2000, n. 3451; Cass. 24.12.1999, n. 14538; Cass. 26.5.1995 n. 5811) dovendo anche l'eventuale richiamo al contratto collettivo essere riferito alla nozione più dettagliata contenuta nella scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali (Cass. 18.11. 2000, n. 14950) Ma la parte più interessante del provvedimento d'urgenza (che ha accolto l'istanza di reintegrazione) è certamente quella relativa al terzo rilievo, rispetto al quale il Magistrato esordisce partendo dalla considerazione «che in forza della sentenza n. 172/1996 della Corte Costituzionale è stato eliminato dall'ordinamento il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza, durante il periodo di prova». E' infatti vero che la Corte Costituzionale, con sentenza 31.5.1996 n.172, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 co. 3 legge 30.12.1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedeva l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova. Conseguentemente l'art. 54 n. 3 lett. D) del D.Lgsl.26.3.2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ha espressamente inserito, tra i casi di inapplicabilità del divieto di licenziamento, l'ipotesi di "esito negativo della prova", aggiungendo però che «resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della Legge 10.4.1991 n. 125 e successive modificazioni». Secondo il Tribunale di Bologna «se il datore di lavoro conosce lo stato di gravidanza della lavoratrice, come nel caso in esame, dovrà adeguatamente motivare il licenziamento in ragione del mancato superamento del periodo di prova. Tale onere di motivazione deve essere interpretato nel senso che il datore di lavoro deve indicare specificatamente e dettagliatamente le ragioni del mancato superamento del periodo di prova, in modo tale da consentire alla lavoratrice una compiuta difesa sui punti oggetto delle contestazioni, ed al Giudice di valutare la effettività e la sussistenza di tali ragioni». Ritenendo che, nel caso in esame, l'azienda avesse indicato in modo generico gli addebiti contestati, il Giudice ha considerato sussistere il fumus boni iuris della illegittimità del licenziamento, ravvisando l'ulteriore requisito - per l'accoglimento del ricorso d'urgenza - del danno grave e irreparabile, nella documentata circostanza che la lavoratrice viveva sola: «ne consegue che la stessa non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ed al mantenimento del nascituro posto che le possibilità di reperire nuova occupazione nel periodo di gestazione sono pressoché nulle»